In Italia il fenomeno del cosiddetto Boat & Breakfast è oramai una realtà consolidata, sia nei porti che in alcuni bacini lacustri e con diverse realtà imprenditoriali attive nel settore.

Concettualmente è da ritenersi, a tutti gli effetti, un’attività di tipo ricettivo, al pari di un Hotel o di un Bed & Breakfast tradizionale, seppur sul mare. In similitudine ad un normalissimo B&B di “terra” è solitamente assicurato, oltre al pernottamento, la prima colazione.

Ma l’idea di sfruttare un’imbarcazione o un barcone (nel mondo anglosassone viene ad esempio classificata una vera e propria categoria di galleggianti: gli accommodation barge) per scopi squisitamente ricettivi, viene dal nord Europa: in città come Amsterdam o Stoccolma il fenomeno è oramai prassi consolidata, e da diversi decenni.

Dal punto di vista imprenditoriale e dei costi di gestione, è sicuramente un’ottima soluzione per rendere remunerativa l’imbarcazione anche nei periodi invernali: in questo modo si possono ad esempio abbattere alcuni esborsi, come per l’ormeggio o le manutenzioni.

Altro capitolo è sicuramente da dedicare alla parte normativa, applicata al contesto nazionale. In prima battuta, essendo lo strumento lucrativo l’unità nautica, la normativa applicabile è da ricercarsi su quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 171 dell’08/07/2005, meglio conosciuto come Codice della Nautica da Diporto.

Nell’art. 2, dove vengono elencate le attività commerciali disciplinate dal legislatore, è però assente l’attività ricettiva in generale, al pari di altre attività ugualmente e correntemente svolte, utilizzando come strumento un’unità nautica.

Ciò detto, seppur questo si tramuta in un evidente ed oggettivo vuoto normativo, non si può certo escludere che l’imbarcazione non eserciti, de facto, un’attività commerciale. Da qui dovrebbe nascere l’esigenza di allineare l’unità, in riferimento a tutti i dispositivi, sia tecnici che amministrativi, attualmente previsti per le unità da diporto adibite all’utilizzo commerciale.

Sempre sul fronte normativo, è altrettanto importante valutare gli effetti di quanto disciplinato dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167 art. 1, comma 2, lett. r, che vale la pena citare:

r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato…omissis…

Infine, ma non in ordine d’importanza, è da sottolineare l’aspetto assicurativo, avendo cura di richiedere specifiche estensioni per l’utilizzo commerciale. Questo al fine di evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro, portando la propria assicurazione a valutare la possibilità di non erogare alcun rimborso e, peggio, esercitare un’eventuale azione di rivalsa.

Daniele Motta

Perito e Consulente Navale

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