L’esercizio della professione marittima, in Italia come in tutti gli altri paesi del mondo, è anche regolata da opportuni standard internazionali, come ad esempio, quelli IMO (International Maritime Organization)

La gestione del personale marittimo rappresenta, per aspetti normativi e di natura applicata al lavoro nautico, un unicum rispetto alle altre professioni c.d. di terra.Infatti facendo opportuno riferimento ai regolamenti riportati sul codice della navigazione (disciplinato dal regio decreto 30 marzo 1942 n. 327), nonché ad un CCNL di categoria, anche gli aspetti di natura assicurativa e previdenziale, sono sostanzialmente differenti rispetto a quelli applicabili ad altre categorie di lavoratori.

 

A queste premesse va aggiunto anche che l’esercizio della professione marittima, in Italia come in tutti gli altri paesi del mondo, è anche regolata da opportuni standard internazionali, come ad esempio, quelliIMO (International Maritime Organization) dove con gli standard STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) ogni marittimo, che intenda essere ingaggiato su di un unità da diporto commerciale o di tipo mercatile, deve assolutamente avere, pena l’impossibilità ad imbarcare.

 

In termini omnicomprensivi i marittimi italiani, oltre che a soddisfare gli standard suddetti, devono anche essere necessariamente iscritti presso le matricole della gente di mare (in riferimento ai titoli o alle qualifiche per le quali vogliono essere “arruolati”) ed effettuare le propedeutiche visite di idoneità presso i centri SASN (Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti) di competenza territoriale. Precisato quest’ultimo aspetto, l’armatore, oltre che a tenere in debito conto quali siano quelli che si potrebbero definire i “sacramenti minimi” che un marittimo deve avere, andando avanti nella trattazione, affronteremo talune situazioni tipo dove applicare il buon senso, e perché no, affidarsi ad un esperto, potrà rilevarsi, anche in questo caso, una vera e propria assicurazione contro i noti contenziosi o problemi legali in genere.

 

Un caso emblematico, è, ad esempio, quello riferito al rest period, che oltre ad essere una seria piaga, non in ultimo se si pensa a tutte le ripercussioni sulla sicurezza in mare, è allo stesso tempo una delle motivazioni per le quali potrebbero sorgere delle problematiche con la proprietà. Infatti, non di rado, molte rivendicazioni di carattere meramente economico sono da ricercarsi proprio in questa criticità, dove per motivi facilmente intuibili, molto spesso si creano conflittualità e ripercussioni con il personale imbarcato.

 

Altra attività da tenere a mente è invece riferita a quella che personalmente definisco come la “correttezza contrattuale”. In altri termini, anche nel caso in cui ci fosse in questione un’unità con bandiera estera, (a maggior ragione), sarà altamente produttivo porre, con assoluta chiarezza e precisione negli Agreement (sic! contratti, accordi) che verranno stipulati con i marittimi, quanta più attenzione al dettaglio. Certamente tale approccio si rivelerà fruttuoso e sintomo di correttezza da entrambe le parti in gioco, facendo presagire fin dall’inizio buoni intenti per una proficua e continuativa futura collaborazione.
La responsabilità professionale. Che si tratti di una piccola imbarcazione o di uno Yacht da 45 metri, ormeggiato a Monte Carlo, è indubbio che alla professionalità del proprio Comandante ci si affidi, oltre che per godere al meglio del proprio yacht, anche, e naturalmente, per affidargli la propria e l’altrui sicurezza.

 

Detto questo, può essere buona norma sia per il professionista, in questo caso il Comandante, sia per la tutela del proprio bene dal parte della proprietà, richiedere al marittimo di assicurarsi contro la responsabilità civile professionale. Infatti purché fortunatamente ci siano ottimi professionisti in circolazione nel settore, questo non significa che, quantomeno, si possa pretendere l’eliminazione dell’errore umano il quale porta poi, inevitabilmente, al sinistro.
Infine, ma non in ordine d’importanza, è bene sempre ricordare che essere puntuali nei pagamenti degli onorari ai propri marittimi, oltre che ad essere indice di precisione è, allo stesso tempo, anche l’ottimo incentivo per non creare, fin da subito, lamentele e critiche da parte dell’equipaggio; non in ultimo anche per preservare il buon nome dell’Armatore e della sua unità.

 

Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
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Tel. +39 389 006 3921

 

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2 giugno 2015

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